ZTL - Assistenza domiciliare (famigliari)
Ultima modifica 9 ottobre 2024
Soggetti:
Famigliari (coniuge, parenti di 1° e 2° grado e affini di 1°grado) che devono prestare assistenza a persone non autosufficienti, residenti o domiciliate in ambito Z.T.L., come delineato dall’art. 11
Tipologia:
autorizzazione temporanea che consente il transito per recarsi presso il domicilio di famigliare assistito
Veicoli autorizzabili:
Veicolo per il trasporto di persone o di cose in cui il proprietario, l’utilizzatore (in caso di leasing) o il titolare del contratto di noleggio a lungo termine o assegnatario in uso esclusivo di veicolo intestato a società di cui è dipendente o titolare risulta essere uno dei soggetti beneficiari.
I veicoli per trasporto merci sono autorizzabili previa dimostrazione della effettiva necessità di transito.
Non sono autorizzabili veicoli di m.c.p.c. superiore a 3,5 T.
Condizioni:
per tutti i richiedenti è richiesto il possesso della patente di guida
È inoltre richiesta copia della documentazione (socio/sanitaria) idonea a comprovare la necessità di assistenza del famigliare.
Modalità:
presentazione della richiesta compilando l’apposito modulo ed allegando i documenti richiesti:
- in forma telematica con invio della richiesta e dei documenti da allegare all’indirizzo
comune.novamilanese@pec.regione.lombardia.mb.it
- in forma cartacea presso il Comando di Polizia Locale – via Villoresi 34 – negli orari di apertura dello sportello
Forma dell’autorizzazione:
rilascio di apposito tagliando di autorizzazione e inserimento del veicolo nella lista elettronica di quelli autorizzati
Durata dell’autorizzazione:
commisurata alla certificazione medica presentata o all’esigenza che ha determinato il rilascio (massimo 1 anno, rinnovabile se persistono le condizioni del precedente rilascio)