Pubblico esercizio: chiarimenti sui piccoli trattenimenti accessori all'attività di somministrazione e sulle serate danzanti
Ultima modifica 13 novembre 2024
Attività libere nei limiti del concetto di "accessorietà" rispetto la somministrazione.
In relazione alle attività che possono essere svolte in un pubblico esercizio, si rende noto che la semplice riproduzione di musica o audio-video a tema è considerata attività libera e non richiede permessi purché:
a) sia priva dell'aspetto danzante
b) sia svolta nei limiti in cui è consentito (accessorietà, limiti di emissioni sonore, gratuità, assenza di spazi appositamente allestiti che mutino la prevalenza dell’attività rispetto quella di somministrazione di alimenti e bevande) .
Sono “piccoli trattenimenti accessori ad una attività di pubblico esercizio” l’utilizzo di piccoli impianti di diffusione audio, televisori, maxischermo, karaoke e lo svolgere piccoli concerti (sempre che non mutino la prevalenza dell’attività principale, svolta in base al titolo di legittimazione).
Attività vietate senza specifica autorizzazione. Le serate danzanti.
Sono espressamente escluse dalla liberalizzazione le attività danzanti, rientranti nel novero delle attività per cui è prescritta la verifica di agibilità e l’ottenimento della licenza di polizia, così come chiarito da circolare Ministeriale.
Non è possibile per un titolare di un pubblico esercizio svolgere senza autorizzazione “spettacoli danzanti” sia per evitare di incorrere in sanzioni, sia per prevenire possibili incidenti che possano riguardare l’incolumità degli avventori del locale.
Le attività danzanti, rientrano nell’articolo 68 TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e la procedura per lo svolgimento di tale attività prevede la necessaria richiesta di una autorizzazione di polizia, che si può ottenere solo presentando la richiesta formale sul portale del SUAP.
Inoltre, per aprire un locale di pubblico spettacolo, occorrerà la previa verifica di agibilità da parte della Commissione di Vigilanza Comunale dei Locali di Pubblico Spettacolo.
Si richiama il d.lgs. 114 del 1998 e, soprattutto, il testo dell’articolo 666 del codice penale che recita quanto segue:
1. Chiunque, senza la licenza dell’autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.
2. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.
Si precisa inoltre che la giurisprudenza, in base alla citata disposizione riguardante gli spettacoli danzanti, ha riconosciuto in capo al Gestore di un pubblico esercizio, privo di autorizzazione per il pubblico spettacolo, un preciso onere di impedire eventi spontanei di ballo che possano comportare rischi di incolumità degli avventori, non essendo sufficiente l’apposizione di cartelli (cfr. Cassazione, sezione I civile, 27 settembre 2006, n. 21012).