Locale di pubblico spettacolo: (trattenimenti danzanti, sale da ballo, discoteche)

Ultima modifica 19 settembre 2024

Locale di pubblico spettacolo: (trattenimenti danzanti, sale da ballo, discoteche)
A norma dell'art. 80 TULPS:
"1. L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
2. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza".
 
Le modalità della verifica di cui si parla sono precisate dall'articolo 141 del regolamento di attuazione del TULPS (che si riporta nei suoi primi due commi):
 
141.  1. Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti: 
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Interpretazione delle norme.
 
In base alla normativa sopra indicata, per abilitare i locali (qualora la capienza del locale venga mantenuta al di sotto delle 200 persone) sono due le possibilità:
 
La semplificazione amministrativa (utilizzabile se il locale resta con una capienza al di sotto di 200 persone):
Se si opta per per la semplificazione amministrativa (esclusivamente con campienza al di sotto delle 200 persone) si esclude la necessità di convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza, in base al disposto del secondo comma dell'art. 141 del reg. di attuazione TULPS citato.
Per avvalersi di tale possibilità il Titolare ha l'onere di incaricare un Tecnico abilitato a redigere una relazione tecnica asseverata.
Qualora il Tecnico ritenga il locale già idoneo in base alla normativa vigente, purché venga rispettata la capienza massima di 200 persone, sarà quindi necessario presentare la relazione tecnica asseverata unita alla SCIA e il locale verrà ritenuto abilitato, salva la responsabilità di chi presenta le dichiarazioni e del Gestore del locale, che è sempre tenuto al rispetto dei limiti della capienza, oltre il qual limite non avrebbe valido titolo, e delle normative sulla sicurezza.
Salva inoltre la possibilità di verifica da parte degli organi di pubblica sicurezza circa la veridicità delle dichiarazioni e il rispetto delle normative tecniche.

La verifica ordinaria da parte della ccv.
Qualora il Titolare intenda comunque richiedere la verifica a cura della Commissione Comunale di Vigilanza (CCV oppure CVLPS) senza avvalersi della semplificazione normativa (oppure necessariamente nel caso in cui la capienza del locale debba essere maggiore di 200 persone), occorrerà attivare la procedura ordinaria che prevede:
- prima di tutto acquisire il parere della CCV ai sensi dell'art. 80, lettera a).
- a seguito del parere, poi, sarà necessario ottenere il "nulla osta" o la agibilità a seguito dell'attività di sopralluogo (e prevede un costo di 101 euro per ATS).
 
In tutti i casi, la Commissione Comunale di Vigilanza dovrà valutare un progetto.
Il progetto, se non si prevede di apportare modifiche a locali esistenti, ritenuti già idonei dal tecnico, consisterà comunque in una relazione tecnica redatta da professionista abilitato dalla quale emerge il rispetto delle norme tecniche vigenti per svolgere in sicurezza l'attività, in base allo stato dei luoghi. Occorrerà quindi allegare una planimetria quotata al fine di consentire ai componenti della Commissione di svolgere il proprio lavoro preliminare al sopralluogo.


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