L'officina e le attività di autoriparazione/motoriparazione in genere (meccatronica - gommista - carrozzeria)
Ultima modifica 19 settembre 2024
L'officina rientra nelle attività disciplinate dalla legge quadro sull'artigianato e, precisamente, nel settore dell' autoriparazione (meccatronica gommista carrozzeria).
Questa tripartizione, legata al titolo professionale abilitante per uno o più ambiti, si applica sia per gli autoveicoli che per i motoveicoli.
Per esercitare l'attività è, infatti, indispensabile possedere apposito requisito professionale oltre che i requisiti morali (requisiti soggettivi).
Inoltre, bisogna possedere anche tutti gli ulteriori requisiti di legge e, in particolare, i requisiti oggettivi (tra cui l'idoneità dei locali e la destinazione urbanistica).
Una volta verificati gli stessi, chi vuol iniziare l'attività dovrà presentare apposita SCIA telematicamente, attraverso il portale SUAP e sarà necessario dotarsi prima della compilazione dell'impatto acustico.
In tutti i casi in cui i requisiti NON sono presenti, è inutile munirsi di impatto acustico in quanto l'attività, in assenza dei requisiti tutti, non può essere legittimamente avviata e dunque in fase di controllo verrà tempestivamente bloccata.
A titolo esemplificativo:
- se non si possiede un titolo professionale abilitante, non si può esercitare l'attività per assenza di requisito soggettivo (e si potrà superare l'ostacolo coinvolgendo nell'attività economica un soggetto, c.d. preposto, in possesso dei requisiti soggettivi);
- se si dispone di una unità immobiliare che per destinazione urbanistica non consente l'utilizzo, non si può esercitare l'attività in detto luogo per carenza di requisito (e si potrà superare l'ostacolo ottenendo la disponibilità di diversa unità immobiliare in cui l'attività è consentita in base agli strumenti urbanistici approvati).
Per quanto ai requisiti professionali del direttore tecnico si rimanda anche al Decreto del Dirigente di U.O. di Regione Lombardia n. 5350 del 28/05/2009 (disponibile sul BURL), contenente le indicazioni regionali per percorsi formativi di responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore (vedasi, in particolare, allegati A e B).
Riassumendo: accertata la presenza dei requisiti, il dichiarante, assumendosene la responsabilità, può effettuare la Segnalazione certificata di inizio attività al SUAP come previsto dall'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14/12/1990, n. 558.
Da tale momento potrà esercitare l'attività e, una volta presentata la SCIA, l'ufficio SUAP - Commercio è tenuto ai controlli di legge prescritti e le condizioni per l'esercizio che, tutte, devono essere presenti, avvalendosi anche del Corpo di polizia locale, nello svolgimento delle attività di controllo di polizia commerciale sul territorio.
Per questo è importante accertarsi in anticipo di tutti i requisiti per l'esercizio legittimo dell'attività in concreto: perché altrimenti, nel caso di mancanza di uno o più requisiti, il dichiarante si espone a responsabilità e sanzionabilità a norma di legge.