COVID-19 e consegne a domicilio per attività già avviate regolarmente. Chiarimenti.
Ultima modifica 20 settembre 2024
Il Suap di Nova Milanese fornisce i seguenti chiarimenti circa la consegna al domicilio del cliente.
Nel testo dell’articolo 1, comma 3 dell'Ordinanza di Regione Lombardia 522 del 6-04-2020 si legge:
“è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020; la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;”
In conseguenza della precisazione, tutte le attività già avviate possono organizzarsi a porte chiuse ad effettuare le consegne degli ordini effettuati e, in applicazione del d.lgs. 222/2016 (nella parte relativa alle Forme speciali di vendita della tabella A), per le attività novesi non sarà necessario presentare pratica SUAP aggiuntiva: abilitato alla consegna è il titolare dell’attività o della licenza (e, per gli esercenti il commercio su area pubblica, i soggetti risultanti dalla carta di esercizio).
La misura opera su tutto il territorio della Regione fino al 1prile 2020. Ne consegue che gli spostamenti per la consegna si intendono ammessi senza limitazione intercomunale.
Si suggerisce di avere con se una traccia dell’ordine effettuato (ad esempio una email, un messaggio di whatsapp) perché in caso di controlli, se richiesto, dovrete giustificare lo spostamento per comprovate ragioni lavorative.
Resta in ogni caso d’obbligo il rispetto delle prescrizioni di tutela della salute, concernenti l’uso di dispositivi di sicurezza personale e delle altre indicazioni di comportamento imposte per la salute pubblica dalle norme di emergenza sanitaria Covid-19.