Asporto di beni alimentari da pubblici esercizi e artigiani alimentari: bar, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ristoranti
Ultima modifica 20 settembre 2024
Il SUAP di Nova Milanese chiarisce che, in base alle lettere aa) e dd) dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e al suo allegato n. 5:
Dal giorno 4 maggio tutti i pubblici esercizi di somministrazione e le attività artigianali alimentari possono effettuare “la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”.
Quindi è vietato effettuare somministrazione all’interno dei locali o nelle immediate vicinanze degli stessi. Invece, è consentito l’asporto di beni alimentari in modo ordinato ed evitando di creare assembramenti (sostare all’esterno dei locali solo per il tempo necessario al contingentamento all’ingresso e sempre mantenendo le distanze interpersonali di 1 metro ). Resta in ogni caso ammessa la consegna a domicilio.
Potranno stare aperti nei limiti in cui è consentito l'asporto non solo pubblici esercizi di somministrazione (bar, pizzerie, ristoranti...) ma anche gli artigiani alimentari.
Circa le disposizioni da osservare per l’igiene e la tutela della salute di lavoratori e persone vale l'Allegato 5 al Decreto (per il testo integrale vedi allegato) e, in particolare, si raccomanda il gestore di garantire la “pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura” e fornire all’ingresso dei locali guanti e soluzioni alcoliche gel per la disinfezione delle mani.
Riguardo la sanificazione dei locali, si ritiene che operazioni accurate di pulizia ed igiene possano essere svolte anche direttamente, senza la necessità di ditte professionali, a meno che non vi siano stati casi sospetti di Covid 19.