Torri di Raffreddamento - Procedura di segnalazione
Informazioni sul servizio GETRA (Gestione Catasto Torri Evaporative di Raffreddamento a umido e dei Condensatori Evaporativi)
Ultima modifica 27 novembre 2024
In considerazione degli adempimenti connessi alle attività per il contrasto alla legionella, derivanti dalle disposizioni della della legge regionale 33/2009, di cui di seguito si riporta il contenuto dell'articolo 60-bis, si rende noto quanto segue:
i soggetti che devono effettuare la comunicazione di torri evaporative (di nuova installazione o cessazione o anche la segnalazione di impianti già presenti e non nuovi) deve ssere effettuata sul seguente sito internet, accessibile utilizzando il seguente collegamento.
Il termine per la presentazione delle comunicazioni è come stabilito dalla legge,
- per le nuove installazioni o per le cessazioni entro 90 giorni dalla data dell'evento;
- per gli impianti già presenti, entro il mese di febbraio.
Ringraziando per la collaborazione nell'interesse della tutela della pubblica salute, di seguito il testo dell'articolo di legge citato:
testo dell'art. 60-bis (Istituzione presso i comuni del catasto delle torri evaporative di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi)
1. Al fine di prevenire e monitorare i rischi ambientali per la legionella i comuni devono predisporre e curare la tenuta di un registro delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi esistenti sul proprio territorio da implementarsi mediante notifica da parte dei responsabili degli impianti di raffreddamento.
2. Il registro di cui al comma 1 deve contenere le seguenti informazioni:
a) sito di interesse;
b) numerosità delle torri di raffreddamento e dei condensatori evaporativi presenti
3. Ogni nuova installazione delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi e ogni cessazione permanente deve essere registrata entro novanta giorni.
4. Entro il mese di febbraio di ogni anno le informazioni del registro devono essere trasmesse alla Agenzia di Tutela della Salute competente per il territorio.
5. La Giunta regionale fornisce ai comuni indicazioni operative relative all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche in relazione alle modalità di aggiornamento delle informazioni.