Licenza per vendita alcolici
Ultima modifica 19 settembre 2024
(!) Attenzione.
Le attività che ricomprendono la vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici che hanno presentato SCIA di avvio o di subingresso con efficacia nel periodo che va dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019 (periodo durante il quale non era obbligatoria la relativa comunicazione inerente la vendita di alcolici) devono regolarizzare la propria situazione. A tale scopo, lo Sportello Unico Attività Produttive suggerisce di presentare presso l’ufficio della Agenzia delle Dogane di Milano 2, via Valtellina 1 Milano CAP 20159 il modulo reperibile al seguente link (scarica il modulo).
Per chi effettua un subingresso o inizia una attività che comporta la necessaria acquisizione della licenza per alcolici, la procedura è di SCIA unica.
Chi deve munirsi di licenza per vendita alcolici?
Sono tenuti ad acquisire la licenza per vendita di alcolici tutti coloro che vendono o somministrano alcolici a prescindere dalla gradazione, a meno che non risultino esclusi (art. 37 Testo unico accise).
Ad esempio, rientrano tra coloro che sono esclusi dalla denuncia di esercizio, (ai sendi dell'art. 37, comma 1 cit.) i piccoli produttori di vino (soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno) che effettuano direttamente dall’azienda agricola la vendita del loro prodotto.
Cosa ricomprende la licenza per alcolici?
La licenza riguardante la vendita di alcoolici rilasciata dall’Agenzia delle Dogane competente per territorio è omnicomprensiva ed include sia l’attività di vendita che di somministrazione di alcolici.
Quando devo ottenere la licenza?
Le licenze di cui si tratta, rilasciate ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 (Testo unico accise), vanno acquisite dall’esercente prima dell’inizio delle stesse come espressamente sancito dall’art. 63, comma 1, del Testo unico accise.
In assenza della licenza fiscale non si può dare avvio, in forza della specifica disciplina giuridica tributaria, all’attività di vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici (è prevista sanzione amministrativa).
Ipotesi di subingresso. Devo acquistare un esercizio commerciale alimentare che vende anche alcolici. Vale la licenza del precedente titolare o bisogna aggiornarla?
Nei casi di subingresso o variazioni nella titolarità dell’esercizio occorre procedere all’aggiornamento del titolo abilitativo anteriormente rilasciato mediante sua volturazione con provvedimento espresso.
Per fare ciò, si presenterà la SCIA UNICA di variazione soggettiva oppure la SCIA UNICA di subingresso.
In entrambi i casi occorre ricomprendere la pratica di vendita o somministrazione alcolici diretti all'agenzia delle dogane competente.
Ipotesi di cessazione.
Nell’ipotesi di cessazione dell’attività, ne va data immediata comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente cui va altresì restituita la licenza di esercizio, qualora atto in origine cartaceo. Per comunicare la cessazione dell'esercizio occorre utilizzare la pratica relativa sul portale di impresa in un giorno e non vi sono oneri SUAP o ATS.