Associazione Centro Studi Politeama Artiterapie
Associazione Educativa
Ultima modifica 28 agosto 2024
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STATUTO Art. 1 Costituzione e sede È costituita l’ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI POLITEAMA ARTITERAPIE ONLUS con sede in Varedo (Mi) via Madonnina n°54. Art. 2 Principi e scopi dell’ Associazione L’Associazione è senza fini di lucro, con durata illimitata. Garantisce le pari opportunità tra uomo e donna e i diritti fondamentali della persona. È una Associazione apolitica, libera e aperta a tutti, rispetta le convinzioni religiose e filosofiche di ognuno. L’Associazione Centro Studi Politeama Artiterapie onlus si propone l’obiettivo dello studio e della diffusione di arti e tecniche di sviluppo del potenziale umano, nonché della cultura e dell’arte, della musica, del teatro. Si propone di creare situazioni di integrazione e sostegno con persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (diversamente abili, malati psichiatri, ragazze madri, donne in difficoltà, sostegno e solidarietà alla famiglia, progetti di integrazione interculturale, centri di aggregazione, biblioteca e libreria sulle artiterapie ecc.) utilizzando l’arte come veicolo educativo, preventivo e terapeutico. A tale scopo l’Associazione promuove la valorizzazione, la divulgazione e la conoscenza, della musicoterapia, della teatroterapia e delle artiterapie dando agli interessati la possibilità di essere messi in contatto diretto con tali disciplinare. Inoltre promuove attività culturali come: produzione di spettacoli teatrali, musicali, di poesia, radiofonici, televisivi, cinematografici, mostre d’arte, convegni. Corsi di teatro per adulti e bambini, di teatroterapia, di musicoterapia, di arteterapia, di danzamovimentoterapia, di canto, di artigianato, di arte, corsi artistici e informativi secondo l’atroposofia di Rudolf Steiner, corsi di pittura seguendo il metodo del closlieu di Arno Stern, laboratori musicali per bambini piccoli utilizzando il metodo Music Learning Theory di Edwin E. Gordon e il metodo di Beth M. Bolton, iniziative culturali per la formazione e la ricerca nel campo delle arti-terapie e della pedagogia curativa. Una scuola di musica con l’attenzione pedagogica e di ascolto verso l’allievo proponendo l’insegnamento di strumenti come: pianoforte, chitarra, flauto traverso, clarinetto, sassofono, arpa celtica, percussioni, violino ecc. Formazione e aggiornamento per insegnati, educatori, psicologi, operatori sanitari. Creazione di laboratori artistici/musicali/teatrali nelle scuole materne, elementari, medie e superiori. Per il raggiungimento di questo scopo l’Associazione: a) coordina le proprie iniziative con le Istituzioni, con Associazioni ed Enti italiani ed esteri al fine di promuovere iniziative qualificate aventi l’obiettivo del raggiungimento dello scopo sociale b) si avvale del contributo di esperti, studiosi, artisti e conoscitori delle varie arti-terapie fungendo da punto di riferimento e di incontro per gli stessi c) promuove l’arte come veicolo terapeutico e la pedagogia curativa (di Rudolf Steiner) per il benessere psicofisico rivolto a bambini piccoli e grandi, adolescenti, adulti, donne, anziani, diversamente abili e persone svantaggiate socialmente d) propone attività culturali periodiche come corsi, seminari, convegni, conferenze, spettacoli, mostre, ed eventi culturali multidisciplinari per l’approfondimento delle culture in esame a livello nazionale ed internazionale e) organizza itinerari di viaggio, studio e soggiorno culturali con accompagnatori esperti di queste arti-terapie f) promuove scambi interculturali fra persone di provenienze diverse in collaborazione anche con Istituzioni ed Eventi nazionali ed internazionali g) svolge attività editoriale anche di tipo telematico e musicale h) promuove la pedagogia steineriana e la creazione di un nido famiglia, una scuola materna, elementare, media secondo tali principi i) coopera con Organizzazioni ed Enti i cui obiettivi siano in sintonia con quelli della Associazione. Art. 3) Caratteristiche dell’Associazione L’Associazione non ha finalità di lucro; è amministrativamente indipendente; è diretta democraticamente attraverso i suoi organi. Ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse; Ha l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale Ha l’obbligo esclusivo del perseguimento di finalità “di solidarietà”sociale Ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle della ragione sociale Art. 4) Soci a) Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini che ne condividano le finalità, la qualità di socio e i contributi associativi non sono trasmissibili. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. b) Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo. c) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in regola col pagamento della quota. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età. d) I soci sono tenuti: - al pagamento della quota sociale o di eventuali quote contributive in relazione alle attività dell’Associazione; e) - I soci sono elettori attivi o passivi dell’Associazione - Hanno il diritto a partecipare a tutte le iniziative - Hanno diritto di accesso agli atti e ai registri dell’associazione. - Sono tenuti alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie; - Sono tenuti a una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa - Raggiunta la maggiore età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione - La qualità di socio si perde per recesso, decesso o per sospensione, espulsione e radiazione. In ogni caso il socio non ha diritto alla ripetizione della quota. La quota non è trasmissibile neanche in caso di morte. - I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati dal consiglio direttivo, fatto salva la garanzia al socio del contraddittorio con le modalità previste dal regolamento, per i seguenti motivi: - qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali; - qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo; - qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione Art. 5) Organi dell’Associazione gli organi dell’Associazione sono: - l’assemblea; - il consiglio direttivo; - il presidente. Tutte le cariche sono gratuite Art. 6) L’Assemblea a) L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con i versamenti, i quali vi partecipano direttamente escludendo il voto per delega. L’assemblea si riunisce almeno 1 volta all’anno entro il 30 aprile b) L’Assemblea: - approva il bilancio consultivo, provvisorio e il rendiconto patrimoniale; - approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari; - delibera la costituzione di sezioni, società e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto; - elegge il consiglio direttivo - apporta le modifiche allo Statuto. - delibera lo scioglimento della associazione c) l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, con la presenza, diretta o per mezzo di delegato, di metà più uno dei soci e delibera a maggioranza relativa. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli interventi e delibera validamente a maggioranza dei soci presenti e rappresentati. La seconda convocazione dell’Assemblea può aver luogo almeno un’ora dopo la prima. d) L’assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento e sulle modifiche statutarie. E’ valida quando sono presenti la metà più 1 di soci e delibera a maggioranza dei 2/3. e) L’Assemblea è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno 1/10 della base sociale. In questo caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. Dalla data in cui viene richiesta. f) L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 15 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca posta presso i locali sociali, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione. g) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. h) Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, avvengono per alzata di mano. l) L’Assemblea per il rinnovo degli organi dell’Associazione stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri sulla base dell’entità numerica del corpo sociale in deroga a quanto stabilito al punto i). le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità stabilita dal regolamento Art. 7) Il Consiglio Direttivo a) il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto da un numero di Consiglieri determinato dall’Assemblea e comprende il Presidente, il Tesoriere, ed il Segretario. b) La prima riunione del Consiglio direttivo che si deve tenere entro 15 giorni dalle elezioni è presieduta dal Consiglio che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza dal secondo e così via, fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l’ordinaria amministrazione. c) Il Consiglio Direttivo, fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dall’Assemblea per il conseguimento dei propri fini. d) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi, può avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. e) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate. f) Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, il sostituto verrà nominato per cooptazione dai rimanenti membri del Consiglio. La cooptazione non può riguardare più di 1/3 dei componenti e deve essere ratificata dalla prima assemblea. g) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto. h) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente oppure su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. i) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. j) Il Consiglio Direttivo: - formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto ed il bilancio e li sottopone all’assemblea; - attua le deliberazioni dell’Assemblea; - decide l’importo delle quote associative; - propone all’Assemblea regolamento di applicazione dello Statuto; - decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci; - decide le forme e le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate nella zona; - il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni. Art. 8) Il Presidente Il Presidente: - rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni; personalmente o a mezzo di suoi delegati; ed assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; - convoca e presiede il Consiglio Direttivo - cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo; - stipula gli atti inerenti l’attività dell’Associazione. Art. 9) Esercizi sociali Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il patrimonio dell’Associazione è contenuto da: - fondi associati - quote associative - eventuali donazioni Art. 10) modifiche statuarie di legge Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato delle modifiche statuarie è competente il Consiglio Direttivo. Art. 11) Scioglimento dell’Associazione e divieto di distribuzioni di utili a) In caso scioglimento è presunto obbligo di devolvere il patrimoni dell’Associazione ad altre organizzazioni non lucratine di utilità sociale o a fini di pubblica utilità , sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dic.96 n°662 salvo diversa destinazione imposta dalle legge. b) È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. Art. 12) Disposizioni finali Per quanto non disciplinato dal presente statuto si rimanda alla disciplina di legge.
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