Eventuali Riduzioni della Tariffa (ARERA)

Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.

Ultima modifica 28 agosto 2024

  • Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia
  • Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo;
  • Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi. Per l’anno 2023 la riduzione è prevista fino ad un massimo dell’80% della parte variabile del tributo;
  • La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 15%, a condizione che l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare a che risulti dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi;
  • Il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile);
  • Riduzione del 10% sulla parte variabile per le utenze non domestiche della cat. 12 “banche, istituti di credito e studi professionali” relativamente alle banche e agli istituti di credito;
  • La riduzione del 10% sia nella parte fissa che variabile, per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 24” bar caffè e pasticcerie,” prive all’interno dei locali di slot machine, videolottery terminal, apparecchi con vincite in denaro o similari.

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